| HOME PAGE | LO STATUTO | LA NOSTRA SEZIONE | LA DONAZIONE | FAQ | DI LA TUA |

LO STATUTO


Articolo 1
Costituzione

Articolo 2
Finalità dell'associazione

Articolo 3
Soci

Articolo 4
Organi dell'associazione

Articolo 5
Assemblea provinciale

Articolo 6
Consiglio provinciale

Articolo 7
Presidenza provinciale

Articolo 8
Presidente provinciale

Articolo 9
Collegio dei Probiviri

Articolo 10
Collegio dei revisori dei conti

Articolo 11
Tesoriere

Articolo 12
Sezioni

Articolo 13
Assemblea sezionale

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22
Scioglimento dell'Associazione

Articolo 23
Disposizioni finali

 

ARTICOLO 1 - Costituzione

a) Viene costituita l'Associazione -ONLUS- Donatori Volontari di Sangue FIDAS VERONA con sede in Verona.
b) L'associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
c) L'associazione si articola in sezioni.
d) Il simbolo associativo riproduce stilizzati: una goccia di sangue con all'interno degli arcovoli dell'Arena di Verona, il tutto circondato da un'ellisse che non si chiude a significare che nella donazione del sangue non vi può essere soluzione di continuità.
e) Lo statuto sarà integrato da un regolamento.


Torna su


ARTICOLO 2 - Finalità dell'associazione

L'associazione si propone di:
a) Diffondere e promuovere la pratica della donazione anonima, volontaria, gratuita e informata del sangue e dei suoi componenti, quale atto di umana solidarietà;
b) Collaborare con le strutture sanitarie pubbliche preposte nei termini previsti dalle leggi vigenti e dalle convenzioni e accordi con le stesse stipulati.


Torna su


ARTICOLO 3 - Soci

I soci si identificano in tre categorie:
- soci donatori;
- soci onorari;
- soci sostenitori.
a) Sono soci donatori coloro che alla loro prima donazione, dichiarati idonei, hanno richiesto l'iscrizione alla FIDAS VERONA, accettando il presente statuto e regolamento.
b) Soci onorari sono coloro che, impossibilitati a donare, collaborano attivamente alla vita associativa dell'associazione.
c) Soci sostenitori sono coloro che, impossibilitati a donare e a collaborare attivamente, contribuiscono in altro modo agli scopi dell'associazione.
Il socio può recedere dall'associazione per dimissioni volontarie in qualsiasi momento.
Per inosservanza del presente statuto e regolamento, il socio può essere espulso dall'associazione, motivando la causa.
Contro tale decisione il socio espulso può ricorrere entro 30 giorni. La conferma dell'espulsione o la reintegrazione del socio sarà di competenza del collegio dei probiviri.
Il socio donatore decade da detta qualifica qualora, anche per cause esterne alla sua volontà, non possa più donare.
Ad ogni donatore viene rilasciata, a cura dell'associazione o del Centro Trasfusionale, la tessera di riconoscimento con evidenziati i dati anagrafici ed il gruppo sanguineo.
L'iscrizione all'Associazione è gratuita.
Tutti i soci hanno pari dignità.
Particolari riconoscimenti possono essere dati a donatori meritevoli, sempre comunque rispettando lo spirito dell'associazione.
Per tutti i problemi di carattere trasfusionale o altri si fa riferimento alle leggi vigenti.
In particolare, a norma di legge, tutti i soci donatori nonché gli attivisti dell'associazione saranno coperti da adeguata polizza assicurativa secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.


Torna su


ARTICOLO 4 - Organi dell'associazione

1) Assemblea provinciale
2) Consiglio Provinciale
3) Presidenza Provinciale
4) Presidente Provinciale
5) Tesoriere Provinciale
6) Collegio del Revisori dei Conti
7) Collegio dei Probiviri
8) Presidente onorario.


Torna su


ARTICOLO 5 - Assemblea Provinciale

L'assemblea provinciale è costituita dai delegati delle sezioni in rapporto al numero dei donatori attivi; può essere ordinaria o straordinaria.
Compiti dell'assemblea ordinaria sono:
a) Le modifiche al regolamento;
b) l'elezione, alla scadenza del mandato, dei membri della presidenza provinciale scelti tra i donatori attivi e i soci onorari;
c) l'elezione dei revisori dei conti;
d) l'elezione dei probiviri;
e) l'approvazione della relazione morale, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
f) un socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo in assemblea; un socio non può avere più di una delega.

È convocata dal presidente provinciale almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il consiglio provinciale, ed è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei delegati comprensivi di deleghe; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di delegati.
Compito dell'assemblea straordinaria sono le modifiche allo statuto.
In prima convocazione è valida se sono presenti i due terzi più uno dei delegati; in seconda convocazione con qualsiasi numero di delegati.


Torna su


ARTICOLO 6 - Consiglio Provinciale

Il consiglio provinciale è costituito dai presidenti delle sezioni e dai membri della presidenza provinciale; in caso di impedimento il presidente della sezione può delegare a rappresentarlo il vicepresidente o un altro membro della presidenza.
Suoi compiti sono:
a) L'elezione del presidente provinciale;
b) la programmazione generale delle attività promozionali;
c) la delibera delle spese straordinarie.
È convocato dal presidente provinciale almeno una volta all'anno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il consiglio.


Torna su


ARTICOLO 7 - Presidenza Provinciale

La presidenza provinciale è costituita:
- dal presidente provinciale;
- da un segretario nominato su proposta del presidente provinciale;
- dai membri eletti dall'assemblea provinciale in numero di 15 compreso il presidente.

Ad essa spettano:
a) la nomina dei tre vicepresidenti e del tesoriere, scelti tra i membri della stessa;
b) l'attuazione delle attività ritenute opportune e di quelle programmate dal consiglio provinciale;
c) l'amministrazione finanziaria dell'associazione;
d) la formulazione della relazione morale, della relazione economica e dei bilanci da presentare per l'approvazione dell'assemblea provinciale.


Torna su


ARTICOLO 8 - Presidente Provinciale

Il presidente provinciale viene eletto dal consiglio provinciale tra i membri eletti alla Presidenza dell'assemblea ed è il legale rappresentante dell'associazione. In caso di dimissioni assume i poteri a lui conferiti dallo statuto un vicepresidente vicario nominato dalla presidenza provinciale all'inizio del suo mandato.
Lo stesso avverrà in caso di impedimento temporaneo per il periodo necessario.
a) Convoca l'assemblea provinciale ordinaria e straordinaria;
b) convoca e presiede il consiglio provinciale e la presidenza provinciale;
c) sottoscrive tutti gli atti dell’associazione;
d) firma a tutti i pagamenti ordinari e straordinari;
e) non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.


Torna su


ARTICOLO 9 - Collegio dei Probiviri

I probiviri vengono eletti dall'assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti e sono rieleggibili.
Eleggono tra loro un presidente che convoca e presiede le riunioni del collegio.
Al collegio dei probiviri è demandata la risoluzione in via arbitrale dei conflitti di competenza e ogni altra vertenza che insorga tra gli organi dell'associazione, tra le sezioni e gli organi dell'associazione, e fra i singoli associati e gli organi dell'associazione stessa. Le delibere del collegio dei probiviri sono definitive ed inappellabili.


Torna su


ARTICOLO 10 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo ambito il presidente e sono rieleggibili.
Suoi compiti sono:
a) vigilare sulla gestione amministrativa dell'associazione;
b) controllare, approvare e controfirmare il bilancio annuale da presentare all'assemblea.


Torna su


ARTICOLO 11 - Tesoriere

Il tesoriere viene eletto dalla presidenza provinciale.
A lui spetta:
a) controllare l'esattezza delle spese, dei pagamenti e degli incassi;
b) predisporre il bilancio consuntivo ed il preventivo per l'approvazione della presidenza provinciale e la successiva presentazione all'assemblea provinciale;
c) firmare i bilanci;
d) convocare i revisori dei conti ai quali farà controfirmare il bilancio consuntivo.


Torna su


ARTICOLO 12 - Sezioni

La costituzione o la chiusura di una sezione, l'unificazione o la divisione di sezioni vengono deliberate dal consiglio provinciale.
Sono organi della sezione:
- l'assemblea dei soci;
- la presidenza sezionale;
- il presidente sezionale;
- il vicepresidente;
- il tesoriere.


Torna su


ARTICOLO 13 - Assemblea sezionale

L'assemblea sezionale è costituita da tutti i donatori iscritti.
Viene convocata dal presidente sezionale almeno una volta all'anno e ogni qual volta la presidenza sezionale lo ritenga opportuno.
Ad essa spetta il rinnovo della presidenza alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.


Torna su


ARTICOLO 14 - Presidenza sezionale

La presidenza sezionale è costituita dai soci eletti dall'assemblea in numero non inferiore a 7 e non superiore a 15.
Gli eletti nominano tra di loro il presidente, il vicepresidente, il tesoriere.

Ad essa spetta:
a) l'organizzazione delle attività di sezione;
b) l'amministrazione delle somme ricevute dalla sede provinciale e delle elargizioni di enti e privati;
c) la promozione locale della donazione del sangue, la chiamata e l'assistenza dei donatori relativamente ai fini associativi.


Torna su


ARTICOLO 15 - Presidente sezionale

Il presidente sezionale:
a) nomina il segretario della sezione;
b) convoca e presiede la presidenza sezionale;
c) coordina le attività deliberate dalla presidenza sezionale;
d) incassa tutte le somme destinate alla sezione e poi le trasmette al tesoriere per le necessarie registrazioni;
e) convoca l'assemblea, previa segnalazione alla presidenza provinciale, tutte le volte che la presidenza sezionale lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno un quinto dei donatori iscritti alla sezione; la stessa deve essere convocata comunque almeno una volta all'anno;
f) fa parte, come membro di diritto, del consiglio provinciale.


Torna su


ARTICOLO 16

La durata di tutte le cariche previste dal presente statuto viene stabilita in anni quattro.
Le cariche devono essere affidate a soci donatori o soci onorari e non danno diritto a compensi.
Le cariche di presidente provinciale e sezionale avranno una durata massima di numero due mandati consecutivi.


Torna su


ARTICOLO 17

Le riunioni della presidenza provinciale, dei revisori dei conti e dei probiviri devono essere comunicate con lettera o altro mezzo concordato almeno sette giorni prima.
Le delibere saranno valide se approvate a maggioranza dei membri eletti.
Le riunioni delle presidenze sezionali vanno convocate di norma almeno 7 giorni prima con lettera o a voce; in caso d'urgenza possono essere convocate anche 24 ore prima.


Torna su


ARTICOLO 18

Per il conseguimento dei fini istituzionali previsti dall'articolo 2, l'associazione si avvale dei compensi e/o quote stabiliti dalle vigenti leggi nazionali e regionali per le donazioni di sangue o dei suoi derivati, e di eventuali contributi di enti e privati.
Le quote pervenute alla sede provinciale vanno così utilizzate:
a) La presidenza provinciale utilizza le quote della stessa ritenute indispensabili per il mantenimento, l'aggiornamento ed il buon funzionamento della sede provinciale, nonché per la propaganda a livello provinciale;
b) Il rimanente importo viene erogato alle sezioni in rapporto alle donazioni effettuate;
c) La presidenza provinciale può, in caso di riconosciuta necessità, inviare delle quote supplettive alle sezioni oltre l'importo di loro pertinenza;
d) Le sezioni utilizzano le quote ricevute per:
- le chiamate;
- la propaganda locale;
- l'organizzazione;
- le benemerenze.


Torna su


ARTICOLO 19

Le risorse economiche dell'Associazione, oltre che dalle quote previste dalle leggi vigenti per la donazione del sangue e dei suoi componenti, possono essere costituite da:
- beni immobili e mobili registrati;
- contributi da Enti e Privati;
- donazioni e lasciti.


Torna su


ARTICOLO 20

1) I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dell'Associazione e sono ad essa intestati.
2) I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili, che sono collocati nella sede associativa, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dai soci.
3) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
4) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Torna su


ARTICOLO 21

Eventuali erogazioni liberali in denaro, o donazioni di beni mobili e beni mobili registrati effettuate da persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione sono accettate dalla presidenza provinciale, che delibera sull'utilizzo delle stesse.
L'accettazione dei beni immobili e dei lasciti testamentari, che saranno accettati con beneficio di inventario, è riservata al consiglio provinciale, che dispone dell'utilizzo degli stessi.
Verrà comunque rispettata la volontà del donatore assegnando l'uso dei beni ai destinatari designati.


Torna su


ARTICOLO 22 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad Associazioni od Enti aventi scopi simili, ONLUS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Torna su


ARTICOLO 23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.


Torna su